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Nomina di un amministratore di condominio: la procedura

Vivere al’interno di un condominio comporta il rispettare regole ben precise per assicurare a sè stessi, ma anche al resto degli individui dell’abitazione pace e quieto vivere, che come ben si può immaginare rappresentano le fondamenta di una quotidianità stabile e priva di stress. Per ovviare a problemi di organizzazione del condominio e per mettere ordine alle varie richieste ed esigenze avanzate dagli abitanti dello stesso stabile, solitamente l’assemblea condominiale procede alla nomina di un amministratore di condominio, che ha solitamente il compito di gestire le finanze condominiali, prendere provvedimenti per far sì che l’uso delle parti comuni sia rispettato da tutti, oltre che essere incaricato ad occuparsi della fruizione dei servizi nell’interesse comune e di rappresentatività del condominio nelle più svariate situazioni.

 

Come avviene la nomina di un amministratore di condominio?

Solitamente a ricoprire il ruolo di amministratore di condominio è una persona fisica, che non deve possedere chissà quali requisiti: tra quelli richiesti ricordiamo il non aver ricevuto condanne per delitti nei confronti della Pubblica Amministrazione; l’aver frequentato un corso specifico per amministratori di condominio che permetta loro di assumere le competenze necessarie per ricoprire tale ruolo; essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado; essere in possesso di diritti civili e così via.

L’articolo 1129 del Codice Civile, stabilisce che in presenza di più di 8 condomini si ha l’obbligo di nominare un amministratore condominiale: se l’assemblea non nomina un amministratore, quest’ultima dovrà essere fatta dall’autorità giudiziaria su ricorso di uno o più condomini.

Ma in cosa consiste il processo che porta poi alla nomina dell’amministratore di condominio?

Abbiamo visto che l’amministratore di condominio deve essere nominato dall’assemblea condominiale con una votazione a maggioranza; tale maggioranza è la stessa sia per quanto riguarda la nomina obbligatoria prevista per i condomini costituiti da 8 proprietari che per gli stabili avente un numero minore di condomini. E’ importante la novità introdotta dalla riforma di condominio che prevede che i quorum richiesti per la nomina o revoca dell’amministratore cambino in funzione che la decisione sia ottenuta in prima o seconda convocazione.

Una volta nominato, l’amministratore deve comunicare l’accettazione della nomina ed indicare i propri dati anagrafici e professionali , il codice fiscale e nel caso in cui si tratti di una società, la sede legale, il locale dove si trovano i registri , oltre a giorni e ore in cui ogni interessato può prenderne visione gratuitamente.

La nomina di amministratore di condominio ha una durata di un anno; in particolare l’amministratore “cessato” è tenuto a rispettare le proprie funzioni fino a che non viene nominato il suo sostituto. Nel caso in cui si presenti la situazione di mancata nomina da parte dell’assemblea condominiale, a cui precedentemente avevamo fatto cenno, ecco che in questo caso può intervenire l’autorità giudiziaria: sarà necessario innanzitutto presentare ricorso al presidente del Tribunale nella cui circoscrizione si trova il condominio e illustrare le ragioni della mancata nomina. A questo punto il Tribunale emette solitamente un decreto di nomina; in particolare avverso tale decreto è amessa impgunazione entro 10 giorni.

Nel caso invece di nomina tacita, a prescindere da una formale investitura da parte dell’assemblea condominiale, la nomina può avvenire per facta con claudentia alla luce del comportamento dei condomini che abbiano considerato l’amministratore come tale a tutti gli effetti. Recentemente è stato inoltre ribadito che è possibile convenire sulla possibilità di conferire la nomina di amministratore di condominio senza l’utilizzo della forma scritta.

Un amministratore di condominio è una figura cardine per ogni condomine: ogni problema ordinario ed ogni esigenza non potrebbero infatti essere risolti senza l’aiuto e la presenza dell’amministratore di condominio.

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